Statuto

Lo statuto non è ancora attuato, è in via di definizione.

Lo statuto della Scuola si basa sulla convinzione che ciascuna psicoanalisi è un'esperienza intellettuale, culturale e politica e si sostiene sulla garanzia della differenza di formazione di ciascuno che vi partecipa e sul principio fondamentale che "ci si associa riconoscendosi nel medesimo scopo per permettere ad ognuno di esistere nella propria differenza".

L'atto associativo della Scuola, a diverso titolo, è in se stesso costituente e mai costituito una volte per tutte in quanto è sempre "in atto" e dunque passibile di continue modificazioni.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SCUOLA PER LA RICERCA E IL SAPERE PSICANALITICO
STATUTOTITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

Art.1: Costituzione
E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "SRSP" Scuola per la Ricerca e il Sapere Psicanalitico ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione di promozione sociale.

Art. 2 Sede
L'Associazione "SRSP" ha sede legale provvisoria a Torino, in Via Vittorio Amedeo II n. 11. La modifica della sede non determina la variazione dello statuto.

Art. 3 Durata
La durata dell'Associazione "SRSP" è stabilita senza limitazioni di data, salvo quanto previsto nell'art. 15 dello statuto.

Art.4 Ordinamento interno
L'Associazione "SRSP" è retta dal presente Statuto e dai Regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea e dal Comitato di Coordinamento.
L'Associazione "SRSP" può curare delle pubblicazioni, organizzare corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, laboratori creativi e artistici e altre iniziative destinate anche ai non associati. Dette attività potranno essere svolte anche in collaborazione e/o convenzione con enti locali pubblici e privati.
L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni che abbiano le stesse finalità o che si propongano attività affini, complementari o integrative alle attività enunciate statutariamente.

Art.5 Oggetto e Scopo
L'Associazione "SRSP" non ha scopi di lucro e si regge sul desiderio di mantenere uno spazio aperto all'invenzione freudiana dell'inconscio, alla pratica della psicanalisi e alla sua tradizione di ricerca garantendo, in questo modo, la portata intellettuale, culturale e politica che la psicanalisi ha nella storia dell'evoluzione del nostro pensiero e della nostra cultura.
Lo scopo dell'Associazione è:
promuovere il pensiero e l'esperienza psicoanalitica con i diversi orientamenti e gli indirizzi formativi culturali che vi possono far parte;
mantenere viva l'esperienza della psicoanalisi che significa garantire a ciascuno la dignità di poter esistere e di potersi pensare come individuo libero da condizionamenti formali, culturali, politici e sociali e non basati su modelli istituzionali;
favorire l'esistenza e la vita del pensiero psicanalitico che è garanzia di differenziazione dei singoli pensieri che sta al posto del tentativo della nostra società di promuovere un'omologazione culturale.
La costituzione dell'Associazione si basa sulla convinzione che ciascuna psicoanalisi è un'esperienza intellettuale, culturale e politica e si sostiene sulla garanzia della differenza di formazione di ciascuno che vi partecipa e sul principio fondamentale che "ci si allea riconoscendosi nel medesimo scopo per permettere ad ognuno di esistere nella propria differenza".
L'atto associativo, a diverso titolo, è in se stesso costituente e mai costituito una volte per tutte in quanto è sempre in atto e dunque passibile di continue modificazioni.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE

Art 6: Patrimonio ed entrate dell' Associazione
Il patrimonio dell'Associazione "SRSP"è costituito dai
- beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo,
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
- dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
a - quote e contributi degli associati;
b - eredità, donazioni e legati;
c - contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
d - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Possono quindi essere previsti contributi straordinari una tantum.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Le quote associative sono annualmente fissate dal Comitato di Coordinamento e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

TITOLO III SOCI

Art. 7: Fondatori e soci dell'Associazione
Sono aderenti all'Associazione "SRSP":
- i soci fondatori;
- i soci benemeriti;
- i soci sostenitori;
- i soci ordinari.

L'adesione all'Associazione "SRSP" avviene con il versamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Comitato di Coordinamento, successivamente all'accettazione della domanda. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono soci fondatori le persone fisiche che fondano l'Associazione e che partecipano all'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
Sono soci benemeriti le persone fisiche che verranno dichiarate tali su proposta del Comitato di Coordinamento.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che sono interessate a partecipare alle attività formative promosse dall'Associazione. "SRSP" .
Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che svolgono qualificata attività nei settori inerenti agli scopi dell'Associazione e che intendono partecipare con la loro attività alla realizzazione degli interventi promossi dall'Associazione stessa che presentano domanda di ammissione al Comitato di Coordinamento nel quale viene esposto un programma di lavoro sia pratico che teorico la cui durata viene fissata all'atto di ammissione.

Tutti gli associati, ad eccezione dei soci benemeriti, sono tenuti al versamento delle quote d'iscrizione e dei contributi fissati dal Comitato di Coordinamento e hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Chi intende aderire all'Associazione "SRSP" deve rivolgere domanda scritta al Comitato di Coordinamento recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

E' previsto un colloquio preventivo con il Coordinatore.

Il Comitato di Coordinamento deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Comitato di Coordinamento è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Comitato di Coordinamento. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al giudizio dell'assemblea, richiedendone entro 15 (quindici) giorni, la convocazione a mezzo lettera raccomandata inviata a tutti i soci.

Qualora l'assemblea ritenesse valide le motivazioni del ricorrente verrà fatto obbligo al Comitato di Coordinamento di reintegrare immediatamente il socio.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 8: Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione"SRSP":
- l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Presidente
il tesoriere
il segretario
l'archivista

Art 9: L'assemblea
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Comitato di Coordinamento;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.


L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei membri del Comitato di Coordinamento.
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di tre.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti in assemblea. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In deroga, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza da un altro membro del Comitato di Coordinamento o da un altro socio su designazione a maggioranza dell'assemblea. Le delibere dell'assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
L'assemblea ordinaria:
- predetermina il numero dei componenti ed elegge il Comitato di Coordinamento;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulle direttive generali delle attività dell'associazione.
L'assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza dei tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci;
- nomina i liquidatori.

Art 10: Il Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, purché sempre dispari. I membri del Comitato di Coordinamento vengono eletti ogni quattro anni dall'assemblea generale con la possibilità di essere riconfermati. La carica di componente del Comitato di Coordinamento scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Comitato di Coordinamento rispondono all'assemblea della loro attività secondo le norme sul mandato. Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del Comitato di Coordinamento ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del Comitato di Coordinamento. Qualora questo non fosse possibile, il Comitato convoca con urgenza una nuova assemblea per eleggere il sostituto.

Il Comitato di Coordinamento è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni del Comitato di Coordinamento sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente deve comunque riunire il Comitato di Coordinamento qualora ne facciano richiesta per iscritto anche via fax almeno due membri. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai membri che ne hanno richiesto la convocazione. La convocazione è fatta con preavviso di almeno sette giorni salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno.
Il Comitato di Coordinamento può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione, purché in Italia. La carica di membro del Comitato di Coordinamento è strettamente personale per cui non è ammessa la rappresentanza.

Il Comitato di Coordinamento deve garantire l'articolazione dialettica delle attività svolte nell'ambito dell'associazione e delle teorie ad esse sottostanti.
Il Comitato di Coordinamento è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l'unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all'assemblea dei soci.

Il Comitato di Coordinamento può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente. Tra i membri eletti, obbligatoriamente nomina:
- il Tesoriere, l'Archivista, il Segretario e le altre funzioni interne che possano essere previste dal Regolamento generale;
- il Comitato Esecutivo di Ammissione, composto da un numero di tre ad un massimo di cinque membri, che periodicamente si riunisce esclusivamente per l'approvazione delle domande di ammissione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento degli incarichi. Tuttavia il Comitato di Coordinamento potrà attribuire emolumenti anche ai suoi componenti, o ad altri associati, che sostengano incarichi particolarmente impegnativi.

Lo svolgimento delle attività è precisato dal Regolamento generale.

Art 11: Il Presidente
Il Prersidente presiede il Comitato di Coordinamento e l'assemblea degli associati. Egli è eletto ogni 5 anni dall'assemblea generale, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti che abbiano diritto di voto. Nel caso che nelle prime tre votazioni non si raggiunga questa maggioranza, verrà eletto con la maggioranza semplice degli associati.

La carica di Presidente è rinnovabile.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Comitato di Coordinamento, al quale comunque il Coordinatore riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve con testualmente convocare il Comitato di Coordinamento per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Comitato di Coordinamento, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità e vigila sulle richieste di ammissione all'Associazione stessa.

Rimane in carica per 5 anni, nel corso dei quali rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di impedimento viene sostituito dal membro del Comitato di Coordinamento più anziano di età. Su deliberazione del Comitato di Coordinamento, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soci estranei al Comitato di Coordinamento stesso.

Art 12 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi e ai versamenti, richiede ai soci il versamento delle quote, predispone le bozze del bilancio consuntivo e preventivo.

Art 13 Il Segretario
Il Segretario ha funzioni organizzative, di promozione dell'immagine dell'Associazione, di coordinamento, ed assume ogni altra funzione che il Comitato di coordinamento gli attribuisce.

TITOLO V

Art 14: Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Comitato di Coordinamento ed Esecutivo di Ammissione, nonché i libri degli aderenti all'Associazione.

Art 15: Bilancio consuntivo
Gli esercizi dell'Associazione "SRSP"chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato di Coordinamento è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e da approvare entro e non oltre il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art 16: Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 17: Scioglimento
La durata dell'Associazione "SRSP"è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da una riunione straordinaria dell'assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII NORME FINALI

Art 18: Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.



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Possibilità di iscriversi all'intero corso o ai singoli eventi.

Per iscriversi è necessario inviare un'email a info.srspscuola@gmail.com

- è prevista l'iscrizione per l'intero corso sottoforma di quota associativa dell'Accademia Platonica delle Arti. 

La Scuola  sarà rappresentata legalmente da una associazione di promozione sociale di prossima fondazione denominata "Scuola per la Ricerca ed il Sapere Psicanalitico" e per l'anno 2016-2017 ne farà le veci l'associazione Accademia Platonica delle Arti.

- è prevista la possibilità di iscriversi alle singole lezioni

Orari di Lezione

SABATO

10:00 - 18:00


Previsto coffee break e pranzo a carico degli allievi a prezzo agevolato da consumare all'interno della struttura che ospita il corso.



A partire dal 14 ottobre 2017 i corsi si terranno presso il sito di Via Francesco Millio 42, Torino


Chi avesse piacere di partecipare alle singole lezioni, è pregato di mandare un'email a info.srspscuola@gmail.com segnalando l'incontro di interesse, per facilitare l'organizzazione.

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